 |
LEGGE FINANZIARIA 2007
MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE EDILE
“Determinazione del “valore normale”
degli immobili ai fini dell’accertamento
Iva, imposta di registro e imposte sul reddito
(art.1, c. 307)
Come noto, l’art.35, commi 2-4 e 23 bis, del
D.L. 223/2006, convertito con modificazioni
nella legge 248/2006, ha previsto la possibilità
di procedere alla rettifica delle dichiarazioni
IVA e delle imposte sul reddito, nell’ipotesi
in cui venga accertato che il valore
di trasferimento di beni immobili si discosti
dal “valore normale”degli stessi, intendendosi
per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente
praticato per beni della stessa specie
(art.14 del D.P.R. 633/1972 e art.9, comma
3, del D.P.R. 917/1986). Inoltre, é stato ulteriormente
previsto che, nel caso di trasferimento
immobiliare finanziato con mutuo
ipotecario o finanziamento bancario, il
“valore normale”non possa essere inferiore
all’ammontare del mutuo o del finanziamento
erogato. Contestualmente, é stata
abrogata la disposizione (prevista dall’art.15,
D.L. 41/1995, convertito nella legge
85/1995), in base alla quale, per le cessioni
di fabbricati classificati o classificabili nei
gruppi A, B e C soggette ad Iva, gli uffici non
potevano procedere alla rettifica del corrispettivo
dichiarato nell’atto, se lo stesso fosse
indicato in misura non inferiore al valore
catastale.
Al riguardo, l’intervento dell’ANCE ha evidenziato
come l’assenza di qualsiasi riferimento
oggettivo, per la determinazione del
“valore normale” degli immobili oggetto di
trasferimento, crei una pericolosa incertezza
nel sistema, non fornendo agli operatori del
settore, né strumenti per una valutazione
preventiva delle operazioni da porre in essere,
né adeguate forme di tutela in sede di un
eventuale successivo contenzioso con gli
uffici verificatori.
Accogliendo le istanze dell’ANCE, l’art.1,
comma 307, della legge 296/2006 rinvia ad
uno specifico provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione
periodica dei criteri utili alla determinazione
del “valore normale”dei fabbricati, ai fini
dell’accertamento nell’ambito dell’IVA, dell’imposta
di registro e delle imposte dirette.
2. Interventi sul nuovo regime Iva/registro
delle cessioni e locazioni immobiliari
(art.1, c.292 e 330-331)
La legge 296/2006, all’art.1, commi 330-
331, interviene anche sul nuovo regime
IVA/Registro delle locazioni e cessioni
immobiliari introdotto dalla legge 248/2006,
accogliendo le proposte dell’ANCE circa la
necessità di mantenere il regime IVAquantomeno
per le abitazioni locate e cedute nell’ambito
di programmi di edilizia convenzionata.
La medesima legge (art.1, comma 292),
inoltre, introduce a livello normativo una
disciplina transitoria per i contratti di locazione
e di cessione stipulati tra il 4 luglio ed
il 12 agosto 2006, ossia in vigenza delle originarie
disposizioni del D.L. 223/2006, che
non hanno poi trovato definitiva conferma
nella relativa legge di conversione
248/2006.
2.1 Assoggettamento ad IVA delle locazioni
e cessioni di abitazioni in edilizia convenzionata
Viene previsto l’assoggettamento ad IVA di:
- locazioni di abitazioni effettuate:
• nell’ambito di piani di edilizia abitativa
convenzionata;
• da parte delle imprese che le hanno
costruite o che vi hanno eseguito interventi
di restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia od urbanistica;
• entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
• a condizione che il contratto abbia durata
non inferiore a 4 anni.
Per queste é prevista l’applicazione dell’IVA
al 10%.
- cessioni di fabbricati abitativi effettuate:
• dalle imprese che li hanno costruiti o che
vi hanno eseguito interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia od urbanistica;
• anche oltre 4 anni dall’ultimazione dei
lavori;
• a condizione che entro 4 anni dalla data di
ultimazione dei lavori, le abitazioni siano
state locate per un periodo non inferiore a
4 anni, in attuazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata.
3. Proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni
edilizie (art.1, c.387-388)
L’art.1, comma 387, della legge 296/2006
prevede la proroga per il 2007, per una
quota pari al 36% delle spese sostenute, nel
limite di 48.000 Euro per unità immobiliare:
- della detrazione IRPEF del 36%, in relazione
alle spese per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio abitativo esistente,
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
2007;
- dell’applicazione dell’ aliquota IVA ridotta
al 10% per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi,
fatturate dal 1° gennaio 2007.
A pena di decadenza dalle agevolazioni, il
successivo comma 388 della medesima
legge conferma l’obbligo di indicazione in
fattura del costo della manodopera utilizzata
nell’intervento agevolato, come già previsto,
per la detrazione del 36%, dall’art. 35,
commi 19-20 della legge 248/2006. Da evidenziare
che tale obbligo viene esteso, per le
fatture emesse dal 1° gennaio 2007, anche ai
fini dell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%
per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle abitazioni.
La disposizione non prevede, invece, la proroga
del 36% per l’acquisto delle abitazioni
poste all’interno di edifici integralmente
ristrutturati dalle imprese, che comunque
risulta applicabile per i rogiti stipulati entro il
30 giugno 2007 e sempreché i lavori di integrale
ristrutturazione del fabbricato siano
stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.
4. Agevolazioni per la riqualificazione energetica
degli edifici (art.1, c.344-352)
Viene riconosciuta ai contribuenti una detrazione
d’imposta lorda del 55%, da ripartire
in 3 quote annuali, in relazione alle spese
documentate e sostenute entro il 31 dicembre
2007 per:
• interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti che consentano un risparmio
di fabbisogno energetico primario
annuo per la climatizzazione invernale
almeno del 20% rispetto a valori riportati
nell’Allegato C, numero 1), Tabella 1,
annesso al D.Lgs. 192/2005, per un valore
massimo della detrazione di 100.000
Euro;
• interventi su edifici esistenti, parti di edifici
o singole unità immobiliari riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre
comprensive di infissi, per un valore
massimo della detrazione di 60.000 Euro,
a condizione che siano rispettati specifici
requisiti di trasmittanza termica, riportati
nella Tabella 3 allegata alla stessa legge
Finanziaria 2007;
• interventi di installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università, per un valore
massimo della detrazione di 60.000 Euro;
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione,
per un valore massimo della detrazione
di 30.000 Euro.
La legge296/2006 (art.1, comma 348) rinvia,
tra l’altro, alle stesse modalità di applicazione
dell’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni
delle abitazioni (cd 36%), ferma restando
l’emanazione entro il 28 febbraio 2007 di
un decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che detti le specifiche disposizioni
attuative delle nuove agevolazioni.
In ogni caso, viene previsto che il riconoscimento
del nuovo beneficio sia vincolato al
rispetto di due ulteriori condizioni:
1. l’asseverazione dell’intervento da parte di
un tecnico abilitato, che risponde civilmente
e penalmente della stessa;
2. l’acquisizione da parte del contribuente
della certificazione energetica dell’edificio,
di cui all’art.6 del D.Lgs. 192/2005
qualora introdotta dalla Regione o
dall’Ente locale, ovvero, negli altri casi, di
un “attestato di qualificazione energetica”
dell’edificio, predisposto ed asseverato
da un professionista abilitato. Le spese per
la certificazione energetica, o per l’attestato,
rientrano tra le spese detraibili.
Contestualmente, viene stabilito, per interventi
di realizzazione di nuovi edifici o complessi
di edifici:
1. di volumetria complessiva superiore ai
10.000 metri cubi,
2. avviati entro il 31 dicembre 2007 e terminati
nei 3 anni successivi,
3. che consentano un risparmio di fabbisogno
energetico primario annuo per metro
quadro almeno del 50%,
un contributo del 55% degli extra costi sostenuti
per il raggiungimento di tale ultimo
obiettivo, incluse le spese di progettazione
(art.1, comma 351)”.
|