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LA TUTELA DEL CITTADINO AL CENTRO DELL’AZIONE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGIL’esercizio della professione di Psicologo, come quello di altre professioni che vengano espletate nell’interesse del cittadino e che incidano su diritti costituzionalmente garantiti, quale nel nostro caso quello della “salute”, ha una rilevanza ed una ricaduta sociale più alta e complessa di quella che si può attribuire ad un “mestiere” generico. La professione di psicologo e le prestazioni ad essa ricondotte sono infatti indissolubilmente legate al diritto alla salute, che l’articolo 32 della Costituzione definisce come un diritto dell’individuo e un interesse della collettività. Mai come in questomomento al centro del dibattito sulle professioni appare opportuno ribadire il carattere pubblicistico dell’Ordine con caratteristiche di tutela dell’utenza e non di difesa corporativa di un segmento di popolazione. Mi piace ribadire questo concetto - dice Sandra Vannoni Presidente dell’Ordine toscano - evidenziando che la legge istitutiva dell’ordinamento della professione di psicologo risale al 1989, ed è quindi una legge già moderna specie per gli obblighi deontologici e completamente avulsa da logiche di difesa corporativa che possono essere ritrovate in leggi molto più vecchie. Con la legge istitutiva del 1989, la professione di psicologo è stata posta sotto il controllo e la vigilanza degli Ordini Regionali, al cui Albo i professionisti devono essere iscritti per poter esercitare. La tutela dell’utenza è strettamente collegata alla salvaguardia dello specifico professionale, in tutti i suoi segmenti dalla formazione di base alla prassi operativa, e delmandato sociale che da tale specifico deriva. Il riservare certi atti ad una categoria professionale, perché solo questa dispone delle conoscenze e competenze specifiche per esercitarli, è inprimo luogo sancito “a tutela dell’utente”. In questo senso, la tutela dello specifico professionale è intesa come un bene giuridicamente rilevante per la collettività e sta in questo la ragion d’essere di una professione ordinata. Il prestigio di una professione e del professionista non è basato sulla sua competitività bensì sulla sua onorabilità. Questa onorabilità, che trova riscontro nell’osservanza di norme deontologiche e civilistiche, è un valore sociale che non può essere assicurato avendo quale obiettivo la sola produttività. Per questo il professionista è l’unico soggetto sociale ad avere tra i propri interessi primari anche l’interesse alla propria etica, quale presupposto per poter lavorare. |