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DISTRIBUZIONE AUTO, NUOVE NORME
Con il regolamento europeo benefici anche per i riparatori indipendenti
Sino al 31 maggio 2010 la distribuzione degli autoveicoli
e dei servizi connessi è disciplinata da un complesso
di norme che ha mandato in soffitta il vecchio testo
del regolamento
nº 1475/95 (documento per la concorrenza sulla
distribuzione). Ma quale è l'impatto del cambiamento
sugli interessi in gioco? Premesso che le ancora sensibili
differenze strutturali tra i vari mercati interni della
U.E. rendono difficile una analisi di tale tipo, si
può partire dalla considerazione che la liberalizzazione
voluta dalla Commissione punta a rendere il mercato
meno dipendente dal volere delle case automobilistiche,
e i concessionari non più obbligatoriamente legati
a una solo marca.
Inoltre i concessionari non più obbligatoriamente legati a una solo marca. Le maggiori implicazioni riguardano i rapporti tra case costruttrici di autoveicoli e concessionari, ma non mancano aspetti che investono le officine di autoriparazione.
1. Possibilità di aprire Show room multimarche, gestiti da una unica società e con lo stesso personale, fatti salvi gli standard richiesti dalle singole Case (aree separate di esposizione, formazione del personale ecc.). Possibilità di dedicare personale specifico ed un marchio con pagamento dei costi addizionali da parte della Casa.
2. Si può separare, per chi lo vorrà,
la vendita del nuovo dall'assistenza, fermi restando
- anche in questo caso - gli obblighi riferiti alle
garanzie e ai richiami. I Concessionari hanno quindi
la libertà di scegliere se continuare a gestire
anche l'assistenza o se subappaltarla a terzi.
3. Si dà forza al processo di liberalizzazione del mercato delle parti di ricambio originali, nel senso che la vendita e la gestione degli stessi non è più di esclusiva pertinenza delle Case. I riparatori potranno fare ricorso a fornitori indipendenti produttori di ricambi originali.
4. Si introduce l'obbligo, da parte di una Casa che
intende recedere dall’accordo con un Concessionario,
di specificare per iscritto in modo particolareggiato
le ragioni del recesso, che potranno essere contestate
dal Concessionario con ricorso all'arbitrato. I nuovi
contratti a termine dovranno avere una durata minima
di 5 anni, con l'obbligo di comunicare la volontà
di non rinnovare sei mesi prima della scadenza (senza
obbligo di motivazione).
5. Vengono introdotti criteri per i quali le Case dovranno
scegliere fra sistemi di distribuzione esclusiva o selettiva.
Con l'esclusività, i Concessionari potranno vendere
i prodotti a rivenditori indipendenti, ma sempre nell’ambito
del proprio territorio. Con la selettività, i
Concessionari potranno vendere e farsi pubblicità
in tutto il territorio della Comunità europea,
ma non potranno vendere a rivenditori indipendenti.
Dal 1º ottobre scorso i Concessionari in regime
di distribuzione selettiva hanno potuto stabilire punti
vendita secondari in altre zone del Paese o della Comunità
europea.
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