La pensione di un lavoratore con 40 anni di contributi oggi è circa l’80% dello stipendio. Fra 30/40 anni sarà il 50%, nella migliore delle ipotesi

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Entro il 30 giugno i lavoratori dovranno decidere come destinare il proprio TFR. In caso contrario scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando verrà trasferito dall’azienda ad un fondo di previdenza complementare


Entro il 30 giugno 2007 i lavoratori dovranno decidere se destinare il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare oppure lasciarlo in azienda, questo in quanto a seguito della riforma pensionistica del 1995 (L. 335/95), è cambiato il sistema di calcolo delle pensioni: chi aveva 18 anni di lavoro al 1995 avrà la pensione calcolata in base alla retribuzione media settimanale degli ultimi 10 anni (calcolo retributivo); chi ha meno di 18 anni al 31/12/1995 avrà la pensione calcolata con il sistema misto, cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi a tale data, chi ha iniziato a lavorare successivamente al 31/12/1995 avrà la pensione calcolata sul montante dei contributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa (calcolo contributivo). Tutto ciò porterà ad una diminuzione dell’importo delle pensioni in pagamento nei prossimi anni: quindi se ad oggi un lavoratore che può vantare 40 anni di ctb andrà a percepire una prestazione pari circa all’80% dello stipendio, tra 30/40 anni il rapporto tra l’ultima busta paga e l’importo della pensione (tasso di sostituzione) sarà del 50%, nella migliore delle ipotesi. Per poter assicurare una prestazione integrativa di una certa consistenza, capace di colmare la perdita di resa della pensione garantita dal sistema obbligatorio, è necessario un flusso di contribuzione verso il fondo complementare di una certa entità. Si calcola che per un lavoratore di prima occupazione successiva al 1995 (pensione esclusivamente con calcolo contributivo) tale contribuzione debba essere di circa il 10% della retribuzione percepita. La destinazione di questi importi al fondo pensione senza poter ricorrere al TFR si tradurrebbe in una rinuncia ad una parte consistente della busta paga, che nella maggior parte dei casi sarebbe irrealizzabile a causa della consistenza non molto elevata della busta paga stessa. Quindi l’utilizzo della quota di TFR, che nella maggior parte di casi è del 6.91%, conl’aggiunta della quota del datore di lavoro e della quota del lavoratore corrisponde circa al 10% necessario per avere una prestazione che copra la perdita della pensione INPS. Per questo motivo i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/4/1993 che aderiscono alla previdenza complementare dovranno versare tutta la quota del TFR. I lavoratori con prima iscrizione precedente al 29/4/1993 in caso di adesione dovranno versare una quota stabilita dal fondo, con possibilità di incrementarla successivamente. Il solo versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare, non comporterà l’obbligo del versamento a carico del lavoratore, ma nemmeno quello a carico del datore di lavoro. Quindi entro il 30 giugno i lavoratori dipendenti dovranno scegliere se versare la quota di TFR maturando (quello versato fino al 31/12/2006 rimarrà in azienda) ai fondi di previdenza complementare oppure se lasciarlo in azienda. Nella prima ipotesi il lavoratore dovrà indicare nel modulo che il datore di lavoro ha consegnato (Modello TFR 1) il Fondo negoziale a cui versare il TFR maturando e nel caso in cui decida di aderire alla previdenza complementare allegare anche una copia del modulo di adesione: dal 1 luglio 2007 e con decorrenza dal momento dell’adesione il TFR verrà conferito al fondo e il lavoratore verserà mensilmente la quota a suo carico (stabilita dal contratto) tramite trattenuta in busta paga; il datore di lavoro a sua volta, dovrà versare mensilmente una quota, anche questa stabilita dai contratti, direttamente al fondo a cui il lavoratore ha aderito. Nella seconda ipotesi il TFR maturando continuerà ad essere accantonato in azienda, a meno che la ditta abbia più di 49 dipendenti: in questo caso la quota TFR verrà versata ad un fondo apposito creato presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS (sarà garantita la rivalutazione prevista dall’Art. 2120 del codice civile). Nel caso in cui il lavoratore non comunichi niente all’azienda, scatta il meccanismo del silenzio-assenso: trascorsi i sei mesi dal 1/1/2007 o dalla data di assunzione se successiva, il TFR maturando verrà trasferito al fondo di previdenza complementare istituito dalla contrattazione nazionale; in caso di presenza di più fondi, il TFR viene conferito a quel fondo che in azienda ha più aderenti; nel caso in cui non siano previsti altri fondi complementari di natura contrattuale, il TFR maturando sarà trasferito all’apposito fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS.