PRIMA IN ITALIA, L’AMA VARA L’ASSICURAZIONE SUL BESTIAME
Partita la convenzione che garantisce gli allevamenti da latte, da carne e da ingrasso
Il direttore
dell'Associazione Mantovana Allevatori, Isalberto Badalotti, ha sacrificato
le vacanze estive per raggiungere lo scopo e mettere i bovini "in cassaforte".
Il suo staff ha incassato i complimenti degli associati ed al presidente
provinciale Alberto Zilocchi è già stata annunciata l'intenzione di adottare
il modello mantovano anche a livello nazionale dall'Aia. La polizza di assicurazione
sul bestiame, partita lo scorso 24 ottobre, ha centrato in pieno l'obiettivo.
L'accordo è stato raggiunto nelle scorse settimane fra l'Ama e un pool di
compagnie di assicurazioni capeggiate dall'Ara 1857 (la ex Vecchia Mutua
Grandine ed Eguaglianza). E l'Associazione Mantovana Allevatori ha messo
in piedi per prima un sistema di tutela per gli allevamenti bovini dei propri
iscritti che non ha precedenti in Italia e che - se la formula dovesse riscuotere
il successo ipotizzato - potrebbe estendersi anche al mondo della suinicoltura.
Un ruolo di primo piano è stato svolto anche dal Codima, partner dell'Ama
nell'operazione e che per bocca del suo presidente, Giuseppe Fornasari,
parla di "una operazione condotta in modo esemplare e che finalmente traduce
sul piano concreto il decreto del ministero delle Politiche agricole in
tema di assicurazioni agevolate". Circa 700mila capi in tutta la provincia
di Mantova fra bovini da latte, bufale, bovini da carne e da ingrasso rientrano
nel novero del bestiame investito dai benefici della polizza assicurativa
che potrà essere sottoscritta dagli allevatori sia in forma privata che
collettivamente. Unici pre-requisiti: l'appartenenza all'Apa di Mantova
e al Codima, oltre alla certificazione dell'allevamento della qualifica
sanitaria ufficialmente indenne da almeno 12 mesi. L'iniziativa fa leva
su un decreto del ministero delle Politiche agricole, che garantisce per
alcuni contratti assicurativi una partecipazione economica pubblica. Si
tratta di polizze agevolate, che beneficeranno di aiuti statali per il 50%
del premio. In particolare, sono tre le categorie di bestiame coperte dall'assicurazione,
come detto: i bovini da latte e le bufale, i bovini da carne e quelli da
ingrasso. Per ogni categoria, inoltre, sono state studiate coperture differenziate,
a seconda delle esigenze delle aziende zootecniche. "Nel caso delle polizze
agevolate, saranno coperti i danni causati dall'insorgenza di epizoozie
negli allevamenti bovini e bufalini - spiega Badalotti - ma anche il mancato
reddito in caso di inattività produttiva in conseguenza all'abbattimento
forzoso dei capi e i costi di smaltimento dei capi morti, se non sono indennizzati
da altre normative vigenti". Bovini da latte e bufalini: la polizza agevolata.
La convenzione in regime agevolato prevede la sottoscrizione di una garanzia
base per l'abbattimento forzoso dei capi a seguito di infezione da tubercolosi,
brucellosi e leucosi bovina enzootica, pari al 55% del valore di mercato
Ismea, sul capo abbattuto. Le garanzie accessorie prevedono l'indennizzo
all'allevatore anche per il mancato reddito derivante dal fermo dell'allevamento,
con il limite dei 120 giorni annui, e per i costi di smaltimento dei capi
morti, lo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, entro
il limite indicato dalla convenzione stipulata dall'Aia ed operativa in
provincia di Mantova. "Si tratta - spiega il presidente dell'Ama, Alberto
Zilocchi - di un servizio fondamentale per le imprese zootecniche, che nella
pratica svolge una duplice funzione: riduce quasi a zero le spese di smaltimento
e soprattutto porta un po' di chiarezza in più nelle tariffe applicate dagli
organi chiamati a svolgere questo servizio obbligatorio, in quanto in precedenza
si assisteva ad una certa disarmonia nelle spese che gli allevatori erano
chiamati a sostenere". Bovini da latte e bufalini: la polizza non agevolata.
Gli allevatori possono tuttavia prevedere, in accordo con l'assicurazione,
garanzie ulteriori, non agevolate. Rientrano in questa tipologia la mancata
produzione di latte conseguente al sequestro dell'allevamento a causa di
epizoozie. In questo caso l'indennizzo per ogni giorno di sequestro non
potrà superare i 210 giorni all'anno. Sono contemplate anche la revoca o
la sospensione della qualifica sanitaria a seguito di apertura del focolaio
di tubercolosi o brucellosi, con il limite di 360 giorni annui; il blocco
della movimentazione dei capi (due euro/capo) con il limite di 90 giorni;
il divieto di commercializzazione del latte (limite massimo di 30 giorni);
la morte e l'abbattimento di convenienza in seguito ad infortunio o a malattie
non infettive a carico degli apparati digerente, locomotorio e circolatorio,
con un indennizzo pari al 20% del valore di mercato Ismea, per ciascun capo
abbattuto. Bovini da carne: le garanzie agevolate. L'accordo prevede, anche
in questo caso, la garanzia per l'abbattimento forzoso dei capi a seguito
di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, pari
però, in questo caso, al 75% del valore di mercato Ismea di ciascun bovino
abbattuto. Accessorie, invece, le garanzie per il mancato reddito causato
dalla perdita di fattrici gravide, il cui indennizzo è determinato nella
misura di un quinto del valore del vitello alla nascita, riferito alla razza
abbattuta, per ogni mese di gravidanza oltre il quarto. Accessorio anche
il costo di smaltimento dei capi morti. Bovini da carne: le garanzie non
agevolate. Sono coperte da assicurazione, ma senza il contributo pubblico
del 50% previsto dal decreto 17 marzo 2005 del ministero delle Politiche
Agricole, i danni provocati dalla mancata produzione di carne conseguente
al sequestro dell'allevamento a causa di abbattimento forzoso di una o più
fattrici gravide dovuta ad epizoozia; il blocco alla movimentazione dei
capi (due euro/capo, con il limite temporale di 90 giorni) il divieto alla
commercializzazione della carne (due euro/ capo, limite massimo di 30 giorni);
la morte o l'abbattimento di convenienza. Bovini da ingrasso. La garanzia
sottoscrivibile riguarda unicamente il costo di smaltimento obbligatorio
dei capi morti (con l'agevolazione statale), mentre la polizza non agevolata
comprende anche l'indennizzo in seguito a divieto di commercializzazione
della carne e alla morte o all'abbattimento di convenienza.