PRIMA IN ITALIA, L’AMA VARA L’ASSICURAZIONE SUL BESTIAME
Partita la convenzione che garantisce gli allevamenti da latte, da carne e da ingrasso

Il direttore dell'Associazione Mantovana Allevatori, Isalberto Badalotti, ha sacrificato le vacanze estive per raggiungere lo scopo e mettere i bovini "in cassaforte". Il suo staff ha incassato i complimenti degli associati ed al presidente provinciale Alberto Zilocchi è già stata annunciata l'intenzione di adottare il modello mantovano anche a livello nazionale dall'Aia. La polizza di assicurazione sul bestiame, partita lo scorso 24 ottobre, ha centrato in pieno l'obiettivo. L'accordo è stato raggiunto nelle scorse settimane fra l'Ama e un pool di compagnie di assicurazioni capeggiate dall'Ara 1857 (la ex Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza). E l'Associazione Mantovana Allevatori ha messo in piedi per prima un sistema di tutela per gli allevamenti bovini dei propri iscritti che non ha precedenti in Italia e che - se la formula dovesse riscuotere il successo ipotizzato - potrebbe estendersi anche al mondo della suinicoltura. Un ruolo di primo piano è stato svolto anche dal Codima, partner dell'Ama nell'operazione e che per bocca del suo presidente, Giuseppe Fornasari, parla di "una operazione condotta in modo esemplare e che finalmente traduce sul piano concreto il decreto del ministero delle Politiche agricole in tema di assicurazioni agevolate". Circa 700mila capi in tutta la provincia di Mantova fra bovini da latte, bufale, bovini da carne e da ingrasso rientrano nel novero del bestiame investito dai benefici della polizza assicurativa che potrà essere sottoscritta dagli allevatori sia in forma privata che collettivamente. Unici pre-requisiti: l'appartenenza all'Apa di Mantova e al Codima, oltre alla certificazione dell'allevamento della qualifica sanitaria ufficialmente indenne da almeno 12 mesi. L'iniziativa fa leva su un decreto del ministero delle Politiche agricole, che garantisce per alcuni contratti assicurativi una partecipazione economica pubblica. Si tratta di polizze agevolate, che beneficeranno di aiuti statali per il 50% del premio. In particolare, sono tre le categorie di bestiame coperte dall'assicurazione, come detto: i bovini da latte e le bufale, i bovini da carne e quelli da ingrasso. Per ogni categoria, inoltre, sono state studiate coperture differenziate, a seconda delle esigenze delle aziende zootecniche. "Nel caso delle polizze agevolate, saranno coperti i danni causati dall'insorgenza di epizoozie negli allevamenti bovini e bufalini - spiega Badalotti - ma anche il mancato reddito in caso di inattività produttiva in conseguenza all'abbattimento forzoso dei capi e i costi di smaltimento dei capi morti, se non sono indennizzati da altre normative vigenti". Bovini da latte e bufalini: la polizza agevolata. La convenzione in regime agevolato prevede la sottoscrizione di una garanzia base per l'abbattimento forzoso dei capi a seguito di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, pari al 55% del valore di mercato Ismea, sul capo abbattuto. Le garanzie accessorie prevedono l'indennizzo all'allevatore anche per il mancato reddito derivante dal fermo dell'allevamento, con il limite dei 120 giorni annui, e per i costi di smaltimento dei capi morti, lo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, entro il limite indicato dalla convenzione stipulata dall'Aia ed operativa in provincia di Mantova. "Si tratta - spiega il presidente dell'Ama, Alberto Zilocchi - di un servizio fondamentale per le imprese zootecniche, che nella pratica svolge una duplice funzione: riduce quasi a zero le spese di smaltimento e soprattutto porta un po' di chiarezza in più nelle tariffe applicate dagli organi chiamati a svolgere questo servizio obbligatorio, in quanto in precedenza si assisteva ad una certa disarmonia nelle spese che gli allevatori erano chiamati a sostenere". Bovini da latte e bufalini: la polizza non agevolata. Gli allevatori possono tuttavia prevedere, in accordo con l'assicurazione, garanzie ulteriori, non agevolate. Rientrano in questa tipologia la mancata produzione di latte conseguente al sequestro dell'allevamento a causa di epizoozie. In questo caso l'indennizzo per ogni giorno di sequestro non potrà superare i 210 giorni all'anno. Sono contemplate anche la revoca o la sospensione della qualifica sanitaria a seguito di apertura del focolaio di tubercolosi o brucellosi, con il limite di 360 giorni annui; il blocco della movimentazione dei capi (due euro/capo) con il limite di 90 giorni; il divieto di commercializzazione del latte (limite massimo di 30 giorni); la morte e l'abbattimento di convenienza in seguito ad infortunio o a malattie non infettive a carico degli apparati digerente, locomotorio e circolatorio, con un indennizzo pari al 20% del valore di mercato Ismea, per ciascun capo abbattuto. Bovini da carne: le garanzie agevolate. L'accordo prevede, anche in questo caso, la garanzia per l'abbattimento forzoso dei capi a seguito di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, pari però, in questo caso, al 75% del valore di mercato Ismea di ciascun bovino abbattuto. Accessorie, invece, le garanzie per il mancato reddito causato dalla perdita di fattrici gravide, il cui indennizzo è determinato nella misura di un quinto del valore del vitello alla nascita, riferito alla razza abbattuta, per ogni mese di gravidanza oltre il quarto. Accessorio anche il costo di smaltimento dei capi morti. Bovini da carne: le garanzie non agevolate. Sono coperte da assicurazione, ma senza il contributo pubblico del 50% previsto dal decreto 17 marzo 2005 del ministero delle Politiche Agricole, i danni provocati dalla mancata produzione di carne conseguente al sequestro dell'allevamento a causa di abbattimento forzoso di una o più fattrici gravide dovuta ad epizoozia; il blocco alla movimentazione dei capi (due euro/capo, con il limite temporale di 90 giorni) il divieto alla commercializzazione della carne (due euro/ capo, limite massimo di 30 giorni); la morte o l'abbattimento di convenienza. Bovini da ingrasso. La garanzia sottoscrivibile riguarda unicamente il costo di smaltimento obbligatorio dei capi morti (con l'agevolazione statale), mentre la polizza non agevolata comprende anche l'indennizzo in seguito a divieto di commercializzazione della carne e alla morte o all'abbattimento di convenienza.